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D. 09/03/2000 n. 52b) individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attivitą di competenza del Gestore e quelle di competenza dell'utente; c) gestione delle stazioni elettriche di competenza dell'utente, limitatamente alle parti di esse funzionali alle attivitą di trasmissione e dispacciamento; d) individuazione delle indisponibilitą dell'impianto dovute alla manutenzione sugli impianti installati nel sito di connessione e coordinamento di tali interventi di manutenzione con gli interventi di manutenzione sulla rete di trasmissione nazionale; e) caratteristiche e prestazioni delle protezioni installate negli impianti dell'utente e coordinamento con le protezioni di rete; f) caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento; g) stato del neutro; h ) prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al fine dell'esercizio delle attivitą di trasmissione e dispacciamento del Gestore; i) eventuale contributo degli impianti dell'utente alle correnti di guasto nel sito di connessione; j) livelli di tenuta alle sovratensioni e criteri di coordinamento dell'isolamento adottati per gli impianti dell'utente; k) limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui all'art. 7, comma 7.1, lettere a) e b); l) eventuale partecipazione dell'impianto al ripristino del servizio elettrico, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio; m) eventuale partecipazione dell'impianto dell'utente ai vari livelli di regolazione della frequenza; n) eventuale partecipazione dell'impianto dell'utente ai vari livelli di regolazione della tensione; o) modalitą di comunicazione al Gestore della documentazione tecnica riguardante gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale e delle informazioni per la predisposizione di specifici regolamenti di esercizio relativi al sito di connessione. Art. 9. Impianti di generazione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale Con riferimento agli impianti di generazione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, nei singoli siti di connessione e in aggiunta a quanto disposto all'art. 8, le regole tecniche disciplinano: a) forma d'onda della tensione nel sito di connessione per quanto riguarda: - massimo livello ammesso di distorsione armonica; - massimo grado di asimmetria ammesso della tensione trifase; b) requisiti di flessibilitą, ivi inclusi: procedure di rialimentazione; - condizioni di avviamento e di parallelo; - presa di carico e modulabilitą della potenza attiva; - capacitą di variazione della potenza reattiva; - funzionamento in seguito a guasti esterni; -funzionamento su porzioni isolate della rete di trasmissione nazionale; c) limiti di variazione della frequenza di rete entro cui l'impianto rimane connesso; d) limiti di variazione della tensione di rete entro cui l'impianto rimane connesso; e) prescrizioni concernenti le funzioni automatiche di distacco degli impianti di generazione al verificarsi di prestabilite condizioni di rete. Art. 10. Reti di distribuzione di energia elettrica direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale 10.1 Le reti di distribuzione con tensione nominale compresa fra 120 kV e 220 kV direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale possono avere connessioni multi-sito con tale rete distinte in: a) connessioni dirette di linee di distribuzione in alta tensione con le stazioni elettriche comprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale; b) connessioni dirette di stazioni elettriche di distribuzione in alta tensione con una o pił linee comprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale. 10.2 Al fine di garantire adeguati livelli di interoperabilitą tra le reti di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione, a tensione compresa tra 120 kV e 220 kV, e di sicurezza del sistema elettrico nazionale, il Gestore adotta, sentiti i gestori delle reti di distribuzione, regole tecniche specifiche che disciplinano il coordinamento delle funzioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle stesse reti. Il gestore della singola rete di distribuzione č tenuto a fornire al Gestore ogni informazione sugli impianti, anche interni alla rete di distribuzione, rilevante per assicurare adeguati livelli di interoperabilitą delle reti, nonché la sicurezza e l'affidabilitą del servizio, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Ministero dell'industria 25-6-1999. 10.3 Il Gestore adotta regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale delle piccole reti isolate, in conformitą alle disposizioni contenute nel regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79. 10.4 Con riferimento alle reti di distribuzione di energia elettrica direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, nei singoli siti di connessione e in aggiunta a quanto disposto all'art. 8, le regole tecniche, differenziate per tipo di connessione di cui al precedente comma 10.1, disciplinano: a) forma d'onda della tensione per quanto riguarda: - massimo livello ammesso di distorsione armonica; - massimo grado di asimmetria ammesso della tensione trifase; - massimo valore ammesso per gli indici di severitą della fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker); - numero atteso dei buchi di tensione nell'anno; b) funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni alle reti di distribuzione; c) procedure di rialimentazione di parti della rete di distribuzione a seguito di disservizi, di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale. Art. 11. Apparecchiature elettriche direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale 11.1 Le apparecchiatura direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale possono avere connessioni multi-sito con tale rete distinte in: a) connessioni dirette di reti interne di utenza in alta tensione con le stazioni elettriche appartenenti all'attivitą di trasmissione; b) connessioni dirette di stazioni elettriche in alta tensione di reti interne di utenza con ad una o pił linee appartenenti all'attivitą di trasmissione. 11.2 Con riferimento alle apparecchiature elettriche direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, nei singoli siti di connessione e in aggiunta a quanto disposto all'art. 8, le regole tecniche, differenziate per tipo di connessione di cui al precedente comma 11.1, lettere a) e b), disciplinano: a) forma d'onda della tensione nel sito di connessione per quanto riguarda: massimo livello ammesso di distorsione armonica; - massimo grado di asimmetria ammesso della tensione trifase; - massimo valore ammesso per gli indici di severitą della fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker); - numero atteso dei buchi di tensione nel corso dell'anno solare; b) funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze funzionali al controllo in emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni alle apparecchiature elettriche direttamente connesse; c) procedure di rialimentazione delle apparecchiatura elettriche direttamente connesse a seguito di disservizi, di funzionamento isolato della apparecchiatura direttamente connessa e di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale. Art. 12. Circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con altre reti 12.1 Le reti elettriche connesse alla rete di trasmissione nazionale attraverso circuiti di interconnessione sono: a) porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79; b) reti elettriche situate in territorio estero, in particolare quelle di trasmissione; c) reti interne di utenza della societą Ferrovie dello Stato S.p.A. o sue aventi causa, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Ministero dell'industria 25-6-1999. 12.2 Le reti elettriche connesse alla rete di trasmissione nazionale attraverso circuiti di interconnessione possono avere connessioni multi-sito con tale rete distinte in: a) connessioni dirette di linee in alta o altissima tensione nelle stazioni elettriche appartenenti all'attivitą di trasmissione; b) connessioni dirette di stazioni elettriche in alta o altissima tensione con una o pił linee appartenenti all'attivitą di trasmissione. 12.3 Con riferimento ai circuiti di interconnessione con le reti di cui al precedente comma 12.1, lettere a) e c), nei singoli siti di connessione e in aggiunta a disposto all'art. 8, le regole tecniche, differenziate per tipo di connessione di cui al precedente comma 12.2, disciplinano: a) forma d'onda della tensione nel sito di connessione per quanto riguarda: - massimo livello ammesso di distorsione armonica; - massimo grado di asimmetria ammesso della tensione trifase; - massimo valore ammesso per gli indici di severitą della fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker); - numero atteso dei buchi di tensione nell'anno; b) funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze funzionali al controllo in condizioni di emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni ai circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con le altre reti; c) procedure di rialimentazione dei circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con le altre reti a seguito di disservizi, di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale. 12.4 Le regole tecniche che disciplinano la connessione alla rete di trasmissione nazionale dei circuiti di interconnessione con le reti elettriche estere, di cui al precedente comma 12.1, lettera b), sono elaborate e aggiornate, sentiti i gestori delle reti di trasmissione estere, tenendo segnatamente conto di: - raccomandazioni e regole dell'UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Electricité); - raccomandazioni emesse dall'ETSO (Association of European Transmission System Operators). Art. 13. Separazione funzionale dell'attivitą di trasmissione dalle altre attivitą elettriche nei siti di connessione diretta alla rete di trasmissione nazionale 13.1 Per gli impianti elettrici di cui all'art. 3, comma 3.1, il Gestore individua le parti di impianto interessate dalla separazione funzionale tra l'attivitą di trasmissione e le attivitą poste in capo all'utente nei siti di connessione diretta alla rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle seguenti esigenze: a) garanzia della continuitą circuitale e della magliatura, ove possibile, della rete di trasmissione nazionale, anche mediante impianti elettrici installati nel sito di connessione non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali all'attivitą di trasmissione; b) flessibilitą di gestione della rete di trasmissione nazionale, anche attraverso l'utilizzo d'impianti installati nel sito di connessione non d) garanzia dei flussi informativi tra il Gestore e l'utente necessari ad assicurare il corretto e sicuro funzionamento del sistema elettrico nazionale, ivi inclusi i flussi informativi relativi a: monitoraggi, misure, conteggi, taratura e verifica delle protezioni, rilevamento e ricostruzione delle grandezze elettriche; e) tutela ambientale; f) salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose nel sito di connessione. 13.2 Con riferimento agli impianti elettrici connessi di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere b) e d), il Gestore individua le parti di impianto interessate dalla separazione funzionale di cui al comma precedente tenendo conto dei requisiti di interoperabilitą delle reti di cui all'art. 10, comma 10.2. |
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